TRIBUNALE AVELLINO: GARANZIE DIRETTE – OBBLIGO CONSERVAZIONE RESIDUI SINISTRO – BILANCIAMENTO CON OBBLIGO SALVATAGGIO

L’obbligo in capo all’assicurato di conservare le tracce ed i residui del sinistro, fino al termine della perizia prodromica alla liquidazione del danno, riveste un peso centrale nell’ambito della regolamentazione dei rapporti tra assicuratore e assicurato, in quanto sulla sua osservanza si fonda la possibilità di una oggettiva ricostruzione del sinistro, requisito indispensabile ai fini della valutazione della pretesa indennitaria sotto i profili dell’an e del quantum.

L’obbligo costituisce espressione dei generali principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c..

Alla luce di tali norme, il dovere di comportamento dell’assicurata non può ritenersi limitato all’obbligo di avviso espressamente previsto dall’art. 1915 c.c.,

Nel caso di specie, in occasione del sopralluogo del perito incaricato dalla Compagnia assicurativa, tre giorni dopo l’evento, l’attrice aveva già provveduto alla riparazione della tubazione, tramite la sostituzione del componente danneggiato con altro funzionante.

L’attrice, al riguardo, ha sostenuto che l’intervento di riparazione fosse necessario al fine di limitare le conseguenze dannose del sinistro e che, dunque, la condotta tenuta fosse doverosa ex art. 1914 c.c..

Sul punto, tuttavia, appare necessaria una precisazione.

Se, da un lato, l’obbligo di salvataggio di cui all’art. 1914 c.c., invocato dall’attrice, impone all’ assicurata di intervenire e, quindi, di modificare lo status quo venutosi a determinare a seguito del sinistro, nella misura necessaria ad evitare o diminuire il danno, non può disconoscersi che, dall’altro lato, l’obbligo di conservare le tracce del sinistro – che, come detto, oltre a risultare espressione del generale principio di buona fede, risulta previsto nel caso di specie da espressa previsione contrattuale – impone, al contrario, di non immutare la situazione determinatasi a seguito del sinistro fino all’intervento del perito incaricato dalla Compagnia assicurativa.

I due obblighi, prima facie incompatibili, possono e devono essere coniugati tramite l’individuazione di un equilibrio tra le due opposte esigenze ad essi sottese: quella di contenere il danno e quella consentire una completa ricostruzione del fatto oltre che l’accertamento circa l’eziologia dello stesso.

Nella fattispecie, l’assicurata avrebbe dovuto conservare il tratto di tubazione sostituito, onde poter consentire alla compagnia di verificare le cause della lamentata perdita d’acqua.

Tale equilibrio impone di ritenere consentita –rectius doverosa- l’iniziativa dell’assicurata volta a scongiurare le conseguenze dannose del sinistro, senza che ciò debba però comportare il sacrificio, più dello stretto necessario, delle esigenze di ricostruzione delle effettive cause del sinistro stesso.