INOPERATIVITA’ DELLA POLIZZA PER DICHIARAZIONI FALSE E RETICENTI

Il Tribunale di Napoli Nord ha emesso la sentenza con la quale ha rigettato la pretesa attorea, in ragione delle dichiarazioni false e reticenti rese dall’assicurato all’atto della stipula del contratto assicurativo.

Il Giudice afferma tali principi:

1) la falsa dichiarazione in merito alla dimora abituale, in luogo di quella occasionale, ha influito sul consenso dell’assicuratore, “che altrimenti non avrebbe prestato ovvero lo avrebbe prestato a condizioni diverse”;

2) l’abitazione primaria, ai fini fiscali e linguaggio assicurativo, coincide con l’unità modulare in cui “il soggetto ed i suoi familiari risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente”;

3) la abitualità, intesa come la presenza di persone nell’appartamento incide sull’assunzione del rischio, perché consente una vigilanza e una possibilità di reazione immediata difronte ad improvvisi focolai;

4) il termine di decadenza di tre mesi, previsto dall’art. 1982 c.c. NON sussiste allorquando il sinistro si verifichi prima che sia decorso tale termine o quando il sinistro si verifichi prima che l’assicuratore sia venuto a conoscenza delle dichiarazioni false o reticenti.