Furto & onere probatorio – insufficiente la sola produzione della denuncia di furto

Scritto da Studio Napolitano

Il Tribunale di Catania ha rigettato la domanda con la quale parte attrice chiedeva di essere indennizzata dopo aver subito il furto della propria auto.

Non avendo parte attrice adempiuto all’onere di dimostrare quale fosse lo stato dell’auto al momento del furto, la domanda è stata rigettata.

Il Giudice ha ritenuto che l’onere probatorio non piò essere ritenuto adempito con la sola produzione della denuncia di furto, non esimendo quindi l’assicurato dalla prova rigorosa del “fatto storico (furto)”. Né tantomeno tale deficienza probatoria poteva essere colmata con la CTU che è stata rigettata dal Giudice proprio perché non è un mezzo esplorativo.

In   tema    di   assicurazione      contro    i   danni,  poiché    il   fatto    costitutivo     del   diritto dell’assicurato    all’indennizzo    consiste   in un danno  verificatosi   in dipendenza   di un rischio  assicurato e nell’ambito    spaziale   e temporale    in cui la  garanzia   opera,   grava   sull’assicurato     stesso   l’onere   di dimostrare    che  si  sia  verificato    un  evento   coperto   dalla   garanzia    assicurativa    e  che  esso   abbia causato   il danno  di cui  si reclama   il ristoro.  (cfr.  Cass n. 3656/2017; n. 26105/2016; n. 6548/2013; n.22386/2004;   n.  4426/1997).   

Dunque,   colui   che  agisce   in  giudizio    per  ottenere   la  liquidazione dell’indennizzo    previsto   in polizza,   deve  non  solo  provare   la fonte  contrattuale    del proprio   diritto  e allegare   l’inadempimento     dell’altro   contraente    ma,  altresì,   provare   che  si  sia  verificato   un  rischio esattamente    coincidente    con  quello  descritto   in polizza   e provare   il valore  del  bene  danneggiato    al momento   dell’evento    dannoso   subito   (nella  giurisprudenza    di  merito   più  recente   vedasi  Tribunale Torino  sez. IV, 08/07/2019,   n.3381).