Stop a condotte speculative da parte dei creditori: novità sulla lite temeraria dalla corte di Appello e Tribunale Napoli

Scritto da Studio Napolitano

Le due sentenze in allegato sanzionano, con modalità differenti, le condotte speculative attuate da creditori, perché finalizzate ad aggravare, in assenza di un interesse giuridicamente rilevante, la posizione debitoria della Compagnia di assicurazione/debitrice.

In quest’ottica sono emersi concetti quale:

  1. ABUSO DEL DIRITTO” (e quella correlata di “abuso del processo”), quale fattispecie idonea a comprendere l’ipotesi in cui il titolare di un diritto soggettivo, pur in assenza di divieti formali, lo eserciti con modalità non necessarie ed irrispettose del dovere di correttezza e buona fede, causando uno sproporzionato ed ingiustificato sacrificio della controparte ed al fine di conseguire risultati diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i quali quei poteri o facoltà sono attribuiti;
  2. “DISTORSIONE” DELL’AZIONE esecutiva, rispetto alla finalità propria alla stessa, cioè ottenere il pagamento del dovuto, in quanto l’azione esecutiva posta in essere è risultata preordinata al raggiungimento non già dell’obiettivo proprio dello stesso (il conseguimento delle somme riconosciute nel titolo a fronte del mancato adempimento spontaneo da parte del debitore), quanto di un fine diverso ed ulteriore e, segnatamente, la maggiorazione degli importi conseguibili a titolo di spese legali;
  3. AUTORESPONSABILITÀ DELLE PARTI DEL GIUDIZIO, le quali dovrebbero rivolgersi alla giustizia solo quando non possano autonomamente comporre le proprie posizioni, per cui la responsabilità del creditore nasce dalla sua ostinazione, che rende necessario l’intervento del magistrato, appesantendo, così, il sistema giustizia e costringendo il debitore, suo malgrado, ad affrontare una causa;
  4. SOLIDARIETÀ SOCIALE: fine del processo esecutivo è certo il soddisfacimento del credito consacrato nel titolo esecutivo in favore del creditore ed in danno del debitore, ma evidenti esigenze sistematiche di equità, economicità e proficuità del processo, impongono che tanto avvenga con il minor sacrificio possibile delle contrapposte ragioni di entrambi i soggetti; vale a dire, il creditore ha diritto ad ottenere né più né meno di quanto gli compete in forza del titolo, ma va correlativamente tutelata anche l’aspettativa del debitore a non vedere diminuito il suo patrimonio in misura eccedente quanto sia strettamente necessario per la realizzazione del diritto del creditore;
  5. GIUSTO EQUILIBRIO tra gli opposti interessi (delle parti in causa), oltre che nell’ambito del rapporto obbligatorio, va mantenuto fermo in ogni successiva fase, «sicché quell’equilibrio non può essere alterato in danno del debitore ad iniziativa unilaterale del creditore, se non a prezzo di un autentico abuso del processo;

Ciò che viene, quindi, in risalto è la configurazione di una responsabilità aggravata del creditore e la conseguente condanna dello stesso al pagamento di una determinata somma, ex art. 96 del Codice di procedura civile.

Tenuto conto dei principi espressi da 1) A 5), di cui sopra, appare interessante rilevare come la temerarietà del comportamento venga collegata:

  1. alla strenua difesa della parte creditrice, impegnata a sostenere tesi difficilmente accoglibili,
  2. al costringere la parte debitrice a rivolgersi al magistrato, onde far valere le proprie ragioni e, così, poter pagare il giusto importo,
  3. ad un abuso dello strumento processuale: non si può cioè far discendere dall’art. 24 della Costituzione (che riconosce a tutti i cittadini il diritto di poter agire e difendersi in giudizio) una sorta di diritto di agire in giudizio “a qualunque costo” (e quindi anche a fronte di posizioni giuridiche temerarie), a dispetto dei canoni di buona fede e lealtà processuale.

IN CONCLUSIONE, LE DECISIONI IN PAROLA LASCIANO BEN SPERARE CIRCA LA POSSIBILITÀ CHE VI SIA, IN FUTURO, UNA SEMPRE MAGGIORE SENSIBILIZZAZIONE NEI CONFRONTI DI TALUNI COMPORTAMENTI CHE, SPESSO, DIVENTANO SERIALI, ANDANDO A DANNEGGIARE LA CITATA SOLIDARIETÀ SOCIALE, COSTITUENDO UN VERO E PROPRIO DANNO ECONOMICO PER TUTTA LA COLLETTIVITÀ.