Indicazione tardiva dei testimoni

Scritto da Studio Napolitano

NEL CASO DI INCIDENTI STRADALI SENZA FERITI (CON DANNI SOLO AI VEICOLI), L’AUTOMOBILISTA CHE CHIEDE IL RISARCIMENTO ALLA PROPRIA ASSICURAZIONE HA L’OBBLIGO DI INDICARE I TESTIMONI SIN DALLA DENUNCIA DI SINISTRO.

Se non lo fa, a ricordargli tale obbligo è la stessa assicurazione con una lettera raccomandata da spedirgli entro 60 giorni dalla suddetta denuncia; l’assicurato deve rispondere nei 60 giorni successivi specificando i nomi e le generalità di coloro che hanno assistito al sinistro e che sono in grado di testimoniare (anche in causa) sulle modalità dello scontro. Solo i testimoni che sono stati identificati e segnalati seguendo tale procedura potranno essere chiamati davanti al giudice a confermare la versione dell’assicurato; diversamente quest’ultimo perde il diritto alla prova testimoniale, fatto salvo quanto risulta dai verbali degli agenti di polizia intervenuti sul luogo dell’incidente.

Nel caso di specie il Tribunale, in funzione di giudice di appello, ha affermato che la mancata indicazione del nominativo del teste nella lettera di costituzione in mora costituisce un ulteriore argomento di valutazione circa l’attendibilità della dichiarazione resa. Per questo, un motivo di improcedibilità della domanda viene tramutato in formale rigetto nel merito da parte del giudice di secondo grado