ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO: PERDITA INDENNIZZO – ANTIFRODE – INCENDIO

Il Tribunale di Napoli Nord ha accolto l’azione di accertamento negativo del credito proposta dalla Compagnia di assicurazione, ritenendo che l’assicurata avesse “scientemente” denunciato un danno di valore superiore a quello effettivo. Nel caso di specie, la compagnia assicuratrice ha dedotto che l’assicurato ha fornito al perito della compagnia, a sostegno dei danni alla partita merci, una serie di fatture che la compagnia ha fermamente contestato, in quanto la merce, dai rilievi fotografici depositati in atti, non risultava aver subito alcun danno in conseguenza del sinistro per cui è causa.

I principi espressi sono i seguenti:
1) l’azione di accertamento non inverte onere della prova, che spetta sempre a chi assume essere creditore;

2) con la perizia contrattuale le parti deferiscono ad uno o più terzi, scelti per la loro particolare competenza tecnica, il compito, non di risolvere una controversia giuridica, bensì di formulare un apprezzamento tecnico che esse parti si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro volontà negoziale;

3) la pattuizione d’una perizia contrattuale non impedisce alle parti di investire il giudice delle questioni concernenti l’accertamento dell’esistenza del diritto all’indennizzo, la sussistenza della mala fede o della colpa dell’assicurato nella descrizione del rischio, la validità e l’operatività della garanzia assicurativa;

4) la previsione, nei contratti di assicurazione, di una sanzione del comportamento sleale dell’assicurato che, in qualsiasi modo, esageri l’ammontare del danno, al fine di ottenere un indennizzo maggiore di quello effettivamente dovutogli. Si tratta di una pattuizione che, in realtà, configura un’ipotesi inadempimento contrattuale dell’assicurato che, invero, può direttamente derivare dagli obblighi di correttezza e buona fede imposti dall’art. 1175 c.c. e, con particolare riferimento all’esecuzione del contratto, dall’art. 1375 c.c.

Pertanto, secondo il tribunale “L’esagerazione dolosa del danno si concretizza allorché l’assicurato, allo scopo di ottenere una indennità superiore a quella spettante, abbia “esagerato scientemente” la quantificazione del danno, cioè abbia agito con la consapevolezza di eccedere i limiti di una corretta valutazione dello stesso, secondo criteri economico-commerciali normalmente praticati.