Dichiarazione stragiudiziale all’investigatore equiparata a confessione giudiziale

Scritto da Studio Napolitano

Il Tribunale ha rigettato la domanda nel merito per quattro ordini di motivi:

  1. l’istante, in via stragiudiziale, rintracciato dall’accertatore fiduciario della Compagnia, rilasciava dichiarazione autografa con la quale disconosceva il sinistro, precisando di non aver conferito incarico ad alcun legale al fine di procedere alla richiesta di risarcimento e rinunciava altresì al diritto ed all’azione.

In sede di interrogatorio formale, l’istante ritrattava quanto dichiarato in via stragiudiziale, ritenendo di non essere a conoscenza di quanto sottoscritto.

Ad istanza del Magistrato, a nulla valevano le dichiarazioni rilasciate dalla parte in sede di interrogatorio formale, precisando che le dichiarazioni rilasciate dall’istante in via stragiudiziale ex art. 2735 c.c., non potessero essere qualificate come revoca della confessione.

  1. La prova testimoniale è stata ritenuta generica e poco attendibile, in quanto, il teste non chiariva quali fossero le condizioni del traffico veicolare al momento dell’assunto evento lesivo, condizioni metereologiche, nonché non forniva alcun particolare relativamente al tipo di lesioni presuntivamente subite.

Su tale impianto probatorio già di per sé contraddittorio, il Magistrato riscontrava anomalie anche nella documentazione medica prodotta.

  1. Dal certificato di P.S., nonostante le modalità del sinistro, non venivano riscontrati ematomi, abrasioni o altre ferite.
  2. Tali criticità in ordine al Certificato di P.S. venivano evidenziate in sede di CTU anche dal CTP incaricato dalla compagnia, ma il CTU non controdeduceva esaustivamente alle note controdeduttive, limitandosi nel confermare il nesso di causalità.

Alla luce di quanto sopra, il Magistrato, così come innanzi precisato “sulla base delle documentazione medica prodotta, ove vi è un disconoscimento dell’incidente da parte dello stesso attore, nonché alla luce della genericità e inattendibilità della prova testimoniale con un unico teste, e la scarna relazione effettuata in sede di accesso al P.S., non sussistono gli elementi sufficienti per ritenere provato che l’incidente si sia verificato con le modalità descritte in citazione, e che dunque le lesioni patite dall’attore siano state causate dall’incidente stradale come descritto in atti” rigettava la domanda.