Il danno parentale e quello esistenziale non sono cumulabili

LO HA AFFERMATO L’ORDINANZA N. 8622 2021 DEPOSITATA IL 26 MARZO 2021 DALLA TERZA SEZIONE CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE RIBADENDO IL NOTO PRINCIPIO DI UNITARIETÀ E ONNICOMPRENSIVITÀ DEL RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE

di I. Frascarolo, F. Napolitano e MR. Oliviero

IL CASO

La madre convivente e la sorella della vittima di un sinistro stradale agiscono per il risarcimento dei danni nei confronti del conducente del veicolo responsabile dell’incidente e del rispettivo assicuratore.

I PRIMI DUE GRADI DI GIUDIZIO

A seguito del della condanna in favore delle attrici di una somma da liquidarsi in aggiunta a quanto già riconosciuto dall’assicurazione, e dopo parziale riforma in sede di appello, sempre a favore delle attrici, le stesse presentano ricorso per Cassazione che si articola in due motivi.

IL RICORSO

Il primo motivo riguarda l’asserita «violazione e falsa applicazione dell’art. 2059 c.c. e degli artt. 2, 29 e 30 Cost. ed omesso esame di fatti decisivi in relazione alla liquidazione del danno non patrimoniale e della relativa personalizzazione». La Corte afferma che in realtà i criteri seguiti dalla Corte d’Appello sono stati correttamente: «l’età della vittima, il grado di parentela con le attrici, la qualità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale cin la persona scomparsa», e pertanto gli elementi risarcitori appaiono assolutamente congrui. Il secondo e più rilevante motivo riguarda la ritenuta violazione e falsa applicazione dell’art. 2059 c.c. e degli artt. 2, 29 e 30 Cost. (ex art. 360 c.p.c., n. 3), in relazione all’illegittima esclusione del DANNO ESISTENZIALE, che secondo le ricorrenti avrebbe dovuto essere liquidato, tenuto separato rispetto al dolore da perdita del congiunto, e riconosciuto come danno «conseguente all’”alterazione” e allo “sconvolgimento di vita” subito dalle ricorrenti».

LA DECISIONE DELLA CORTE

HTTPS://WWW.ASSINEWS.IT/05/2021/DANNO-PARENTALE-QUELLO-ESISTENZIALE-NON-CUMULABILI/660085724/


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