Guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti

DIRITTO PROCESSUALE – GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ

Guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti La condotta tipica del reato previsto dall’articolo 187 del codice della strada non è quella di chi giuda dopo aver assunto sostanze stupefacenti, bensì quella di colui che guida in stato di alterazione psicofisica determinato da tale assunzione.
Pertanto, perché possa affermarsi la responsabilità dell’agente non è sufficiente provare che prima del momento in cui egli si è posto alla guida abbia impiegato droghe, ma, piuttosto, che egli guidava in stato di alterazione causato dal loro utilizzo.
A questo fine è pertanto necessario un accertamento tecnico sulla persona attraverso cui provare lo stato di alterazione psicofisica e questo stato, non potendo desumersi da elementi sintomatici esterni, può essere dimostrato in via esclusiva con un’indagine eseguita nelle forme e nei modi previsti dal 2° comma dell’articolo 187 del codice della strada, ossia, mediante un esame medico effettuato sui campioni di liquidi biologici, poiché esso postula l’esplicazione di conoscenze tecniche specialistiche indirizzate all’individuazione e alla quantificazione delle sostanze stupefacenti.

(Corte di Cassazione, Sez. Feriale Pen., sentenza n. 35783 del 27/30 agosto 2013).

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